Di Seri

Il Decreto Lavoro rilancia la contrattazione collettiva

“Figlio mio non disperare: c’era una volta un granello di sabbia che si lamentava di essere un atomo ignorato nel deserto; in capo a qualche anno divenne diamante e oggi è il più bell’ornamento della corona del re delle Indie”

Questa affermazione di Voltaire pare significativa per richiamare il valore della ‘pazienza di oggi’ come reazione importante per mantenere un atteggiamento proattivo e un impegno costante nella propria attività lavorativa attuale, perché potenzialmente prodromica a un futuro migliore e più stabile rispetto a un presente che, di per sé, non consente certezze di lunga e analoga prosecuzione (ma neppure, per converso, le può automaticamente escludere).

In pratica ‘la pazienza di oggi’, come fase transitoria verso un assetto definitivo e soddisfacente del contratto di lavoro, è sinteticamente indicabile come il prerequisito etico/sociologico che può dare un senso effettivo all’istituto del contratto a tempo determinato, ben differente da quel mero senso di oggettiva e di irrimediabile precarietà che viene invece automaticamente collegata, da gran parte della pubblica opinione, della stampa e della stessa dottrina economica e sociale all’idea del lavoratore che accetta un contratto di lavoro dotato sin dall’inizio di una precisa scadenza.

In questo senso è, forse, giunto il momento di effettuare una rimeditazione complessiva dell’approccio a questo istituto molto antico (ne parlava addirittura l’articolo 2097, poi abrogato, dal Codice civile del 1942) e che non ha finora trovato una sua precisa e definitiva collocazione nel nostro ordinamento giuslavoristico, oscillando costantemente tra impostazioni molto rigide e limitate dalla legge (così era, per esempio, la Legge 230/1962) e i tentativi di riforma variamente articolati e non sempre riusciti (a partire almeno dal 1987 con la Legge n. 56, che aveva almeno cominciato ad aprire importanti spazi alla contrattazione collettiva nazionale).

Con il Decreto Lavoro si auspica una stabilità normativa per tutelare datori di lavoro e lavoratori

Si è trattato, quindi, di un percorso molto accidentato, tuttora in divenire e costellato di pesanti interventi, quasi sempre restrittivi, della Giurisprudenza (in primis con riferimento al D.lgs 368 del 2001) e che meriterebbe davvero di beneficiare, invece, di una vera e propria ‘stabilità’ normativa, anche per tutelare le legittime aspettative del datore di lavoro e dei lavoratori di avere basi giuridiche correttamente fissate (non mutevoli in tempi brevi) e soprattutto scevre da interventi, integrazioni e interpretazioni della Magistratura sempre più difficili da prevedere (questi, sì, oggettivamente giustificano la sensazione di precarietà che accompagna da sempre la gestione concreta della disciplina….).

Pertanto, si può solo auspicare che la nuova normativa dettata dal recentissimo D.l 4/5/2023 n. 48, poi Legge del 3/7/2023 n. 85, che ha provveduto alla riformulazione (con modifiche intervenute, addirittura, ancora in fase di conversione rispetto al testo originario del Decreto) della Legge 96/2018, possa veramente contribuire a delineare un nuovo percorso che agevoli tecnicamente l’applicazione del contratto a termine assestando un ottimale equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e il desiderio di maggiore stabilità da parte dei lavoratori.

Pur nell’assoluta novità della normativa in oggetto si possono quindi cominciare a elaborare delle prime riflessioni in proposito, in attesa altresì delle opportune indicazioni di dettaglio che si auspica vengano presto emanate dal Ministero del Lavoro.

L’articolo integrale è pubblicato sul numero di Agosto-Settembre 2023 di Sviluppo&Organizzazione.
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contrattazione collettiva, decreto lavoro, Contratti


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Ernesto Di Seri

Docente a contratto di Diritto per l'Ingegneria all'Università Luic Carlo Cattaneo di Castellenza. Sulla rivista ESTE Sviluppo&Organizzazione cura la rubrica 'Gli scenari del lavoro' in cui analizza le dinamiche complesse del lavoro, innescate da fattori sociali, tecnologici, giuridici e contrattuali.

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